LO STATUTO

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La vita associativa della Confraternita è regolata da uno Statuto la cui formulazione nasce recentemente da un'attenta analisi delle tradizioni tramandate oralmente e delle esigenze confraternali.

 

STATUTO

REGOLE E PRECETTI PER LA CONFRATERNITA DEL S.S. ROSARIO DI SUNI

 CAPO I NORME INTRODUTTIVE E GENERALI

 Art.1 La Confraternita del S.S. Rosario, eretta in Suni nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria ad Nives alla metà del XVII secolo, dipendente dall’Ordinario Diocesano della Diocesi di Alghero-Bosa, sarà, d’ora in poi, regolamentata dal presente Statuto votato all’unanimità dai Confratelli, con il beneplacito del Parroco di Suni, e sottoposto all’approvazione del Vescovo.

 Art.2 La Confraternita ha come oratorio, storicamente attestato e confermato dal presente statuto, la cappella della Beata Vergine del Rosario con annessa sacristia nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria ad Nives. La festa principale della Confraternita è la festa della Beata Vergine del Rosario (da svolgersi la prima Domenica di Ottobre e l’ 8 Maggio); sono Santi patroni della Confraternita S. Sebastiano (la cui festa si svolge la Domenica successiva alla festa di S. Antonio Abate) e S. Michele Arcangelo (la cui festa cade il 29 Settembre).

CAPO II FINE SPECIALE DELLA CONFRATERNITA 

Art.3 Fine speciale della confraternita è la divulgazione del culto mariano in particolar modo attraverso la devozione al S.S. Rosario della Beata Vergine Maria. Il sodalizio ha lo scopo di santificare i confratelli rendendoli veri testimoni del Vangelo ed esempio continuo di vita cristiana.L’impegno e la beneficenza verso bisognosi e ammalati devono essere inoltre considerati scopi primari della Confraternita. 

CAPO III DELL’ABITO

 

Art.4  L’abito dei confratelli è composto da una tunica bianca, confezionata secondo l’uso locale, dal cingolo anch’esso bianco, dal colletto di velluto nero bordato di pizzo nero a cui si applica un fiocco celeste; dal cappuccio che viene utilizzato, in segno di lutto, nella quaresima, nelle celebrazioni della Settimana Santa e nel funerale di un confratello (si veda il rituale), durante il resto dell’anno è riposto, piegato opportunamente, sul cingolo. Ogni confratello può aggiungere al fiocco celeste una medaglia della B.Vergine ed al cingolo una corona del S. Rosario di colore nero.

 Art.5 Ogni variazione dell’abito confraternale deve essere approvata dai due terzi dell’assemblea e dal Parroco. E’ proibito concedere l’abito a persone che non siano state accettate regolarmente nella Confraternita.

CAPO IV DEI MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

 

Art.6 La confraternita si compone di soli uomini. Si possono aggregare anche le donne (consorelle) le quali dovranno attenersi anche alle disposizioni contenute nel Capo X del presente statuto.

 Art.7 Possono appartenere alla Confraternita tutti i fedeli che abbiano compiuto l’età di 15 anni e siano riconosciuti di buona condotta morale e religiosa. I confratelli devono: soddisfare il precetto pasquale, osservare il precetto della santificazione delle feste, vivere onestamente, non fomentare discordie, non rifiutare di dare i conti e non avere debiti verso la Confraternita, riconoscere l’autorità del Priore e degli altri membri del Consiglio e rispettarli secondo il loro grado.

Art.8 L’accettazione di nuovi iscritti è fatta dal Priore, sentito il parere del Cappellano, previa presentazione di una domanda scritta da parte dell’aspirante. La decisione deve essere sottoposta al parere vincolante dell’assemblea generale dei Confratelli professi.I postulanti saranno tenuti in prova per un periodo di almeno sei mesi e si chiameranno novizi. Durante il periodo di noviziato indosseranno un abito bianco con il cingolo e il cappuccio. I novizi verranno formati nella Dottrina Cristiana dal Cappellano e preparati dal Priore o un suo delegato, sui vari aspetti della vita confraternale. Finito il periodo di prova (che può essere prolungato dal Direttore o dal Priore, sentito il parere del consiglio, fino a 12 mesi), se ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo Confraternale, il novizio verrà ammesso alla professione. Il Consiglio valuta l’idoneità alla professione, sentito il parere del Cappellano e del Priore, salvi i requisiti di cui all’art.7, con i seguenti criteri fissi di giudizio: partecipazione alla vita della confraternita, partecipazione alla S. Messa Domenicale ed ai sacramenti.Prima della professione il novizio dovrà dimostrare di conoscere il presente statuto in ogni sua parte.

 Art.9 La professione dei novizi avviene normalmente il giorno della festa della B.V. del Rosario. In casi straordinari il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, può decidere di svolgere le professioni anche in altra data.Il rituale da utilizzarsi per le professioni  è contenuto nel cerimoniale allegato al presente statuto. Ogni modifica al suddetto rituale deve essere approvata dai due terzi dell’assemblea e sottoposta al Vescovo.L’avvenuta professione dei novizi deve essere registrata dal segretario nell’apposito libro. La registrazione deve essere firmata dal Cappellano e dal Priore in carica.

 Art.10 E’ causa di esclusione dalla confraternita qualsiasi comportamento che violi gravemente il presente statuto. In particolar modo il ripetersi di assenze ingiustificate (Art.40) e ogni atteggiamento che neghi i presupposti di cui all’art.7. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di valutare e correggere il socio in errore. Solo dopo le opportune sollecitazioni il Consiglio Direttivo convocata l’assemblea generale e sentitone il parere, attua l’esclusione del confratello.Il confratello espulso può essere riammesso a far parte della confraternita dopo un anno se avrà dato segni di un cambiamento radicale.

CAPO V DELL’ASSEMBLEA GENERALE

 Art.11 L’insieme dei confratelli professi con il Cappellano forma l’assemblea generale della Confraternita che è presieduta dal Priore.Alle riunioni potranno partecipare, senza diritto di voto, anche i novizi ogni qualvolta il Consiglio lo ritenesse opportuno. 

 Art.12 E’ compito dell’assemblea decidere, su proposta non vincolante del consiglio direttivo, sulle questioni riguardanti la straordinaria amministrazione dell’associazione, votare l’ammissione di un nuovo socio, procedere alle elezioni dei membri del consiglio direttivo. Le delibere si votano a maggioranza assoluta, salvo i casi in cui sia richiesta altra maggioranza, e sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto (Art.11). Si convochi obbligatoriamente l’assemblea prima della Settimana Santa.

CAPO VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFRATERNALE

 Art.13   Il Consiglio Direttivo della confraternita è composto dai seguenti membri: il Priore, il Vice Priore, l’Economo, il Segretario, i Consiglieri in numero di due. Il Cappellano è altresì membro del Consiglio Direttivo. Del Consiglio Direttivo Confraternale fanno parte anche la Prioressa e la Vice Prioressa delle  eventuali consorelle, per le caratteristiche e le modalità di elezione delle Ufficiali delle consorelle si veda il Capo X del presente Statuto.Il consiglio Direttivo nei suoi singoli ufficiali, escluso il Cappellano, dura in carica un anno ed è rieleggibile per un quinquennio.

 

Art.14 E’ compito del consiglio direttivo curare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitata all’occorrenza l’eventuale Prioressa delle consorelle, la quale non ha tuttavia diritto di voto.

Del Cappellano

 Art.15 Il Cappellano della Confraternita è un sacerdote nominato dal Vescovo con eventuale proposta da parte della Confraternita. Può farsi sostituire in caso di necessità da un altro sacerdote nominato dall’ Ordinario Diocesano. La carica di Cappellano può essere ricoperta anche dal Parroco di Suni.Il direttore deve vigilare sull’andamento morale e spirituale della Confraternita ed è in stretta collaborazione con il Priore ed il Vice Priore. A tal fine il Cappellano ha il compito di organizzare periodicamente incontri di formazione sulla dottrina e morale cattolica, d’accordo con il Priore.

 

Art.16 Il Cappellano dispone, previo accordo con il Consiglio, per le feste e le funzioni religiose osservando il massimo rispetto per le tradizioni locali in merito alle quali deve essere dal Consiglio opportunamente istruito.

Del Priore e del Vice Priore

Art.17    Il Priore è il primo dignitario tra i confratelli e deve considerare il suo ufficio non come un semplice onore ma piuttosto come una grave responsabilità da portarsi per la gloria di Dio e per il bene della Confraternita. Egli ha sempre la precedenza fra tutti i confratelli e cura di osservare e far osservare lo Statuto. Deve precedere tutti nel dare il buon esempio a vantaggio del buon andamento della Confraternita.

 Art.18 Il Priore ha il dovere di: curare il generale governo della Confraternita e vigilare sulla condotta morale e religiosa dei confratelli; presiedere il Consiglio e le Assemblee; firmare tutte le deliberazioni del consiglio e delle assemblee; rappresentare la Confraternita in ogni cerimonia religiosa e non; vigilare sulla buona conservazione ed amministrazione dei beni della confraternita.

 

Art.19 Il Priore porta, come segno della sua dignità, “su bacculu” , il cingolo nero ed, al collo, il medaglione con l’immagine della B.V. del Rosario retto da un collare nero e celeste. Egli si dispone in processione come ultimo della fila.

 Art.20  Il Priore, coadiuvato dal Vice Priore svolge, inoltre, le funzioni di cerimoniere. Egli deve quindi guidare le processioni e, in stretta collaborazione con il Cappellano, organizzare le funzioni dando agli altri confratelli le opportune istruzioni sulla liturgia delle celebrazioni a cui la confraternita partecipa.

 Art.21  Il Vice Priore rappresenta il Priore assente con tutte le facoltà a lui spettanti. Il Vice Priore porta il Crocefisso Confraternale in tutte le processioni, salvo altra necessità, e porta al collo, come segno distintivo della sua dignità, il medaglione con l’immagine della B. V. del Rosario retto da un nastro celeste.  Spetta al Vice Priore l’onere di preparare gli arredi e quant’altro occorresse per le cerimonie.

Delle altre cariche

Art.22  L’Economo deve essere persona fidata e capace di amministrare i beni della confraternita. E’ suo dovere: tenere l’esatta contabilità di cassa, prendere in consegna il registro delle entrate e delle uscite e presentarlo al Cappellano per la revisione annuale. Uscendo di carica deve consegnare al Priore ed al consiglio i registri in perfetto ordine dando le necessarie spiegazioni al suo successore.

 

Art.23 L’ Economo ha inoltre il dovere di conservare gli arredi sacri della confraternita. Egli deve compilare ed aggiornare periodicamente l’inventario dei beni della confraternita. Tiene inoltre in ordine l’oratorio.

 

Art.24 Tra i confratelli più meritevoli per esemplare osservanza e pratica cristiana si scelgono i Consiglieri, in numero di due. Essi hanno il dovere di intervenire alle adunanze del consiglio nel luogo ed all’ora stabiliti e di assistere il Priore ed il Vice Priore nello svolgimento del loro compito. I consiglieri portano le lanterne ai fianchi della croce in tutte le processioni.

 

Art.25 Il segretario deve essere persona capace di stendere relazioni, dotato di prudenza e discrezione. E’ dovere del segretario: registrare gli atti delle elezioni, delle nuove accettazioni di novizi, delle professioni e compilare i verbali delle riunioni; tenere il registro delle presenze e custodire tutti i libri di direzione.

 CAPO VII DELLE ELEZIONI

 

Art.26 L’assemblea dei confratelli procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che viene fatta a maggioranza assoluta con votazione a scrutinio segreto.La votazione si ritiene valida quando la percentuale dei votanti è della metà più uno dei confratelli professi. Il Cappellano non ha diritto di voto.

 

Art.27 E’ dovere del Consiglio Direttivo uscente proporre una lista di candidati all’assemblea. Ogni confratello professo è comunque libero di candidarsi per qualsiasi ufficio purché abbia le caratteristiche previste, per ciascun membro del Consiglio Direttivo, dagli art. 17, 22, 24, 25 del presente statuto.

 

Art.28 Si mantiene la consuetudine radicata che il Vice Priore diventi Priore l’anno successivo allo svolgimento del suo incarico. Tuttavia anche l’elezione alla carica di Priore deve essere sottoposta al voto dell’assemblea. Qualora il candidato non raggiungesse la maggioranza dei voti il consiglio direttivo uscente, sentito il parere vincolante del Cappellano, procederà alla nomina di un nuovo candidato.Se anche alla seconda votazione non venisse raggiunta la maggioranza il Cappellano, sentito il parere vincolante del Parroco, nominerà d’ufficio il Priore che dovrà essere di norma una persona diversa dai candidati alle due votazioni precedenti.

 

Art.29 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Confraternale hanno luogo la settimana che precede la festa della Beata Vergine del Rosario. Il giorno della festa della Madonna (I^ Domenica di Ottobre), le nuove cariche vengono annunciate e pubblicate dal Cappellano durante la S. Messa solenne. Per il rituale da adottare per la consegna dei distintivi ai nuovi Ufficiali si veda il cerimoniale allegato al presente statuto. La consegna dei libri d’amministrazione da parte del segretario e dell’Economo avviene in separata sede presenti il Cappellano, il Priore ed il Vice Priore.

 

CAPO VIII DEI BENI

 

Art.30 E’ custode dei beni dell’associazione l’Economo che, oltre agli obblighi previsti agli artt. 19, 20 del presente statuto, deve vigilare, con il Priore ed il Cappelano, sulla corretta osservanza degli articoli del presente Capo VIII.

  Art.31 Tutte le offerte dei fedeli provenienti da celebrazioni che per tradizione sono organizzate dalla Confraternita sono da ritenersi beni propri del Pio Sodalizio. Saranno della Confraternita le offerte raccolte nelle S. Messe della Festa della Madonna del Rosario, della Festa di S. Sebastiano e della Festa di S. Michele.Tutti i beni immobili oggetto di donazioni fatte a favore della Confraternita sono gestiti dalla Confraternita stessa, nella persona dell’Economo, che ne dispone liberamente secondo le occorrenze e le necessità. Ogni decisione, sia pure di natura ordinaria, riguardante i suddetti beni immobili è sottoposta al parere dell’Assemblea Generale.

 

Art.32 Le offerte raccolte durante la Settimana Santa andranno divise a metà con la Confraternita di S. Croce. Per offerte raccolte durante la Settimana Santa si intendono: le offerte date dai fedeli per le palme e i rami d’ulivo, le offerte date dai fedeli per i mazzetti di fiori il giorno di Pasqua, ogni spontanea offerta che in quella settimana i fedeli ritenessero opportuno dare alle Confraternite.

 

Art.33 I confratelli partecipano vestiti dell’abito a tutti i funerali e si adoperano in caso di necessità presso i familiari del defunto. L’accompagnamento viene retribuito con un’offerta libera. Si interviene gratuitamente al funerale di un socio o socia defunta.

 Art.34 I proventi dell’operato della Confraternita possono essere utilizzati solamente per scopi di carattere sociale o liturgico, o per l’acquisto di beni utili alla Confraternita.

 Art.35 Le entrate e le uscite devono essere puntualmente registrate dal Economo nel libro di cassa che deve essere presentato annualmente a tutti i soci e, per la vidimazione, al Parroco il quale avrà cura di renderli noti alla Curia Vescovile.

CAPO IX DEGLI OBBLIGHI DEI CONFRATELLI

 

Art.36 I confratelli hanno l’obbligo di partecipare alla Santa Messa Domenicale e alle Sante Messe delle  feste di precetto.I confratelli devono, inoltre, presenziare vestiti dell’abito alle celebrazioni dei seguenti giorni: I^ Domenica di Ottobre (festa della B.V. del Rosario), 29 Settembre (festa di S. Michele Arcangelo), Domenica successiva alla festa di S. Antonio Abate (festa di S. Sebastiano), 6 Gennaio (processione di Gesù bambino), 17 Gennaio (festa di S. Antonio Abate), 02 Febbraio (Candelora), 12 Maggio (festa di S. Pancrazio), S.S. Quarantore, Corpus Domini, 13 Giugno (festa di S. Antonio da Padova), ultima Domenica di Giugno (festa di S. Narciso), 05 Agosto (solennità della Patrona), 15 Agosto (solennità della B. V. Assunta), 26 Settembre (festa dei S.S. Cosma e Damiano), 27 Settembre (festa della B.V. del Buon Cammino), 01 Novembre (solennità di Tutti i Santi);I confratelli, inoltre, partecipano alle celebrazioni, vestiti dell’abito, ogni qualvolta il Parroco lo ritiene opportuno previo accordo con il Consiglio Direttivo.

 

Art.37 La Confraternita si impegna, in collaborazione con la Confraternita di S. Croce, ad animare, nei modi dettati dalla tradizione, le celebrazioni della Settimana Santa curando, con il Parroco, che tutto venga svolto il più solennemente possibile.

 

Art.38   Prestando il proprio servizio i confratelli devono assumere: ordine nell’entrare in Chiesa; doverosa attenzione allo svolgimento della liturgia; doveroso silenzio serietà e maturità.

 

Art.39 Ogni confratello sentirà il dovere di accostarsi ai Sacramenti della confessione e comunione soprattutto in occasione della Pasqua, nelle feste comandate, nella festa della B.V. del Rosario e del Santo Patrono.

 

Art.40 Chi manca con causa legittima alle funzioni informa anticipatamente il Priore, diversamente la sua assenza sarà ritenuta ingiustificata. Dopo ripetute assenze ingiustificate il Consiglio valuterà l’esclusione del socio (Art. 10).

 

Art.41 Ogni confratello, professo o novizio, è tenuto a presenziare agli incontri di formazione cristiana che periodicamente il Cappellano avrà cura di organizzare.

 CAPO X DELLE CONSORELLE

 

Art.42 A norma dell’ art. 6 del presente statuto possono aggregarsi alla Confraternita anche le donne (chiamate consorelle) purché abbiano i requisiti di cui all’art.7. Le consorelle devono osservare e rispettare il presente statuto in ogni sua parte salvo quanto previsto dagli articoli del presente Capo X che disciplinano l’organizzazione interna della compagine femminile.

 

Art.43 Le consorelle hanno come segno distintivo una fascia nera bordata di celeste in cui è ricamato il simbolo della confraternita (le lettere MeA sovrapposte e sormontate da una corona). La fascia cinge la vita e cade sul fianco sinistro.Le consorelle portano sul capo un velo nero.Le consorelle, durante la loro partecipazione alle funzioni, devono osservare una dignitosa compostezza nel vestire con abiti possibilmente scuri.

 

Art.44 Le consorelle hanno facoltà di organizzarsi liberamente nell’esecuzione dei loro compiti salvo quanto previsto dal presente statuto e quanto deliberato, secondo i casi, dal Consiglio Direttivo Confraternale. A tal fine, ogni anno, con le stesse cadenze di cui agli art.26,27,28,29, l’assemblea delle consorelle elegge un consiglio interno composto da: una Prioressa, una Vice Prioressa, una cassiera ed una segretaria. Detto consiglio deve comunque sottostare in ogni caso alle decisioni del Consiglio Direttivo Confraternale. Alle elezioni, oltre il Cappellano, deve presenziare il Priore o il Vice Priore della Confraternita, pena l’invalidità della votazione.

 Art.45 La Prioressa ha l’obbligo di collaborare, negli incarichi ad essa affidati, con il Priore per il buon andamento della Confraternita, di istruire le novizie e di guidare le altre consorelle nello svolgimento dei loro compiti.  Ha il dovere, collaborando con la Vice Prioressa, secondo direttive vincolanti dell’Economo e del Priore, di tenere in perfetto ordine l’oratorio, le tovaglie e i paramenti della Confraternita, e di adoperarsi per il decoro della cappella della B.V. del Rosario. La Prioressa porterà in processione, come distintivo, “su candelieri”, avrà sulla fascia le frange dorate ed al collo una medaglia della Beata Vergine retta da un nastro celeste bordato di nero e oro. La Vice Prioressa rappresenta la  Prioressa con tutte le facoltà a lei spettanti, porterà in processione lo stendardo della Confraternita. La Prioressa e la Vice Prioressa fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Confraternale.La cassiera ha il dovere di tenere l’esatta contabilità di cassa e di presentare annualmente i conti all’approvazione del Priore, del Cappellano e dell’assemblea delle consorelle.La segretaria ha il compito di stilare i verbali delle riunioni, di custodire i libri di amministrazione e di portare gli inviti per le assemblee.Il consiglio delle consorelle è comunque sottoposto alle decisioni del Consiglio Direttivo Confraternale, principale organo di governo della Confraternita.

 

Art.46 L’accettazione delle novizie è fatta, previa domanda scritta da parte dell’aspirante, dalle consorelle in assemblea con la presenza del Cappellano e del Priore.Le novizie porteranno al collo come distintivo una medaglia della Madonna attaccata ad un fiocco celeste.  Le novizie potranno professare dopo almeno sei mesi di prova se ritenute idonee dal Consiglio Confraternale (che valuta secondo le disposizioni dell’art.8 del presente statuto), sentito il parere della  Prioressa.

 Art. 47 Le consorelle hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di formazione cristiana che il Direttore avrà cura di organizzare.

 Art.48 Le consorelle hanno l’obbligo di partecipare con la fascia e lo stendardo a tutte le celebrazioni in cui siano presenti i confratelli, salvo altre disposizioni in merito, e di partecipare a tutti i funerali con lo stendardo listato a lutto.

 

Art.49 Le consorelle percepiscono per la partecipazione ai funerali quanto disposto dall’art.33 del presente statuto. Questi proventi verranno depositati in una cassa ed utilizzati per il decoro dell’oratorio. Le consorelle hanno l’obbligo di collaborare economicamente, secondo la possibilità, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenesse opportuno.

 Art.50 Per ogni riunione delle consorelle dovrà essere stilato un verbale che dovrà essere presentato al Consiglio. Il libro dei verbali si dovrà custodire presso l’oratorio.

CAPO XI

NORME FINALI

 

Art.51 L’associazione viene meno per volontà di tutti i soci con delibera  dell’assemblea all’unanimità. Lo scioglimento, sentito il parere del Parroco, deve essere approvato dal Vescovo. In caso di scioglimento della Confraternita tutti i beni mobili e immobili intestati all’associazione stessa, nel caso in cui l’associazione non venga ricostituita con gli stessi fini entro un anno solare dalla data di scioglimento, si rimettono al Vescovo.

 

Art.52 Al fine di salvaguardare il patrimonio di tradizioni che da secoli si tramandano all’interno della Confraternita, una commissione di confratelli competenti, nominata dall’assemblea, dovrà stilare un documento che illustri tutti gli usi e le consuetudini e tutti i rituali ad uso della Confraternita. Il documento, che verrà chiamato “Cerimoniale”, dovrà contenere i seguenti argomenti: origini e storia della Confraternita, norme generali per la partecipazione alle funzioni, le feste organizzate dalla confraternita, la Settimana Santa, la partecipazione ai funerali ed il funerale di un confratello, rito per l’ammissione al noviziato e  per la professione dei confratelli, rito per la nomina degli ufficiali, ogni altro argomento che la  commissione ritenesse opportuno inserire. Il documento dovrà contenere i nomi delle persone anziane interpellate e le fonti utilizzate per la ricerca storica. Il documento, approvato dall’assemblea, dovrà essere sottoposto all’autorità del Parroco ed allegato al presente statuto.

 

Art. 53 Il presente statuto, composto di XI capitoli e 53 articoli è approvato dai confratelli  dal Vescovo e non si può modificare senza la sua approvazione e quella dei due terzi dei confratelli.

 

 

 

 

   
   
           
   

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Ultimo aggiornamento: 30-11-06