La
vita associativa della Confraternita è regolata da uno Statuto la cui
formulazione nasce recentemente da un'attenta analisi delle tradizioni
tramandate oralmente e delle esigenze confraternali.
STATUTO
REGOLE E PRECETTI PER LA CONFRATERNITA DEL S.S. ROSARIO DI SUNI
CAPO
I NORME INTRODUTTIVE E GENERALI
Art.1
La Confraternita del S.S. Rosario, eretta in Suni
nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria ad Nives alla metà del XVII secolo,
dipendente dall’Ordinario Diocesano della Diocesi di Alghero-Bosa, sarà,
d’ora in poi, regolamentata dal presente Statuto votato all’unanimità dai
Confratelli, con il beneplacito del Parroco di Suni, e sottoposto
all’approvazione del Vescovo.
Art.2
La Confraternita ha come oratorio, storicamente
attestato e confermato dal presente statuto, la cappella della Beata Vergine
del Rosario con annessa sacristia nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
ad Nives.
La
festa principale della Confraternita è la festa della Beata Vergine del
Rosario (da svolgersi la prima Domenica di Ottobre e l’ 8 Maggio); sono
Santi patroni della Confraternita S. Sebastiano (la cui festa si svolge la
Domenica successiva alla festa di S. Antonio Abate) e S. Michele Arcangelo
(la cui festa cade il 29 Settembre).
CAPO
II FINE SPECIALE DELLA CONFRATERNITA
Art.3
Fine speciale della confraternita è la
divulgazione del culto mariano in particolar modo attraverso la devozione al
S.S. Rosario della Beata Vergine Maria. Il
sodalizio ha lo scopo di santificare i confratelli rendendoli veri testimoni
del Vangelo ed esempio continuo di vita cristiana.L’impegno e la beneficenza
verso bisognosi e ammalati devono essere inoltre considerati scopi primari
della Confraternita.
CAPO
III DELL’ABITO
Art.4
L’abito dei confratelli è composto da una tunica
bianca, confezionata secondo l’uso locale, dal cingolo anch’esso bianco, dal
colletto di velluto nero bordato di pizzo nero a cui si applica un fiocco
celeste; dal cappuccio che viene utilizzato, in segno di lutto, nella
quaresima, nelle celebrazioni della Settimana Santa e nel funerale di un
confratello (si veda il rituale), durante il resto dell’anno è riposto,
piegato opportunamente, sul cingolo.
Ogni confratello può aggiungere al fiocco celeste una medaglia della
B.Vergine ed al cingolo una corona del S. Rosario di colore nero.
Art.5
Ogni variazione dell’abito confraternale deve
essere approvata dai due terzi dell’assemblea e dal Parroco.
E’
proibito concedere l’abito a persone che non siano state accettate
regolarmente nella Confraternita.
CAPO IV DEI MEMBRI DELLA CONFRATERNITA
Art.6
La confraternita si compone di soli uomini. Si
possono aggregare anche le donne (consorelle) le quali dovranno attenersi
anche alle disposizioni contenute nel Capo X del presente statuto.
Art.7
Possono appartenere alla Confraternita tutti i
fedeli che abbiano compiuto l’età di 15 anni e siano riconosciuti di buona
condotta morale e religiosa.
I
confratelli devono: soddisfare il precetto pasquale, osservare il precetto
della santificazione delle feste, vivere onestamente, non fomentare
discordie, non rifiutare di dare i conti e non avere debiti verso la
Confraternita, riconoscere l’autorità del Priore e degli altri membri del
Consiglio e rispettarli secondo il loro grado.
Art.8
L’accettazione di nuovi iscritti è fatta dal
Priore, sentito il parere del Cappellano, previa presentazione di una
domanda scritta da parte dell’aspirante. La decisione deve essere sottoposta
al parere vincolante dell’assemblea generale dei Confratelli professi.I
postulanti saranno tenuti in prova per un periodo di almeno sei mesi e si
chiameranno novizi. Durante il periodo di noviziato indosseranno un abito
bianco con il cingolo e il cappuccio. I novizi verranno formati nella
Dottrina Cristiana dal Cappellano e preparati dal Priore o un suo delegato,
sui vari aspetti della vita confraternale. Finito il periodo di prova (che
può essere prolungato dal Direttore o dal Priore, sentito il parere del
consiglio, fino a 12 mesi), se ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo
Confraternale, il novizio verrà ammesso alla professione. Il Consiglio
valuta l’idoneità alla professione, sentito il parere del Cappellano e del
Priore, salvi i requisiti di cui all’art.7, con i seguenti criteri fissi di
giudizio: partecipazione alla vita della confraternita, partecipazione alla
S. Messa Domenicale ed ai sacramenti.Prima della professione il novizio
dovrà dimostrare di conoscere il presente statuto in ogni sua parte.
Art.9
La professione dei novizi avviene normalmente il
giorno della festa della B.V. del Rosario. In casi straordinari il Consiglio
Direttivo, sentito il parere del Cappellano, può decidere di svolgere le
professioni anche in altra data.Il
rituale da utilizzarsi per le professioni è contenuto nel cerimoniale
allegato al presente statuto. Ogni modifica al suddetto rituale deve essere
approvata dai due terzi dell’assemblea e sottoposta al Vescovo.L’avvenuta
professione dei novizi deve essere registrata dal segretario nell’apposito
libro. La registrazione deve essere firmata dal Cappellano e dal Priore in
carica.
Art.10
E’ causa di esclusione dalla confraternita
qualsiasi comportamento che violi gravemente il presente statuto. In
particolar modo il ripetersi di assenze ingiustificate (Art.40) e ogni
atteggiamento che neghi i presupposti di cui all’art.7.
Il
Consiglio Direttivo ha l’obbligo di valutare e correggere il socio in
errore. Solo dopo le opportune sollecitazioni il Consiglio Direttivo
convocata l’assemblea generale e sentitone il parere, attua l’esclusione del
confratello.Il confratello espulso può essere riammesso a far parte della
confraternita dopo un anno se avrà dato segni di un cambiamento radicale.
CAPO
V DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Art.11
L’insieme dei confratelli professi con il
Cappellano forma l’assemblea generale della Confraternita che è presieduta
dal Priore.Alle
riunioni potranno partecipare, senza diritto di voto, anche i novizi ogni
qualvolta il Consiglio lo ritenesse opportuno.
Art.12
E’ compito dell’assemblea decidere, su proposta
non vincolante del consiglio direttivo, sulle questioni riguardanti la
straordinaria amministrazione dell’associazione, votare l’ammissione di un
nuovo socio, procedere alle elezioni dei membri del consiglio direttivo.
Le
delibere si votano a maggioranza assoluta, salvo i casi in cui sia richiesta
altra maggioranza, e sono valide se è presente la metà più uno degli aventi
diritto (Art.11). Si convochi obbligatoriamente l’assemblea prima della
Settimana Santa.
CAPO
VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFRATERNALE
Art.13
Il Consiglio Direttivo della confraternita è
composto dai seguenti membri: il Priore, il Vice Priore, l’Economo, il
Segretario, i Consiglieri in numero di due. Il Cappellano è altresì membro
del Consiglio Direttivo.
Del Consiglio Direttivo Confraternale fanno parte anche la Prioressa e la
Vice Prioressa delle eventuali consorelle, per le caratteristiche e le
modalità di elezione delle Ufficiali delle consorelle si veda il Capo X del
presente Statuto.Il consiglio Direttivo nei suoi singoli ufficiali, escluso
il Cappellano, dura in carica un anno ed è rieleggibile per un quinquennio.
Art.14
E’ compito del consiglio direttivo curare
l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Alle riunioni del Consiglio
Direttivo può essere invitata all’occorrenza l’eventuale Prioressa delle
consorelle, la quale non ha tuttavia diritto di voto.
Del Cappellano
Art.15
Il Cappellano della Confraternita è un sacerdote
nominato dal Vescovo con eventuale proposta da parte della Confraternita.
Può farsi sostituire in caso di necessità da un altro sacerdote nominato
dall’ Ordinario Diocesano.
La
carica di Cappellano può essere ricoperta anche dal Parroco di Suni.Il
direttore deve vigilare sull’andamento morale e spirituale della
Confraternita ed è in stretta collaborazione con il Priore ed il Vice
Priore. A tal fine il Cappellano ha il compito di organizzare periodicamente
incontri di formazione sulla dottrina e morale cattolica, d’accordo con il
Priore.
Art.16
Il Cappellano dispone, previo accordo con il
Consiglio, per le feste e le funzioni religiose osservando il massimo
rispetto per le tradizioni locali in merito alle quali deve essere dal
Consiglio opportunamente istruito.
Del Priore e del Vice Priore
Art.17
Il Priore è il primo dignitario tra i confratelli e deve considerare il suo
ufficio non come un semplice onore ma piuttosto come una grave
responsabilità da portarsi per la gloria di Dio e per il bene della
Confraternita. Egli ha sempre la precedenza fra tutti i confratelli e cura
di osservare e far osservare lo Statuto. Deve precedere tutti nel dare il
buon esempio a vantaggio del buon andamento della Confraternita.
Art.18
Il Priore ha il dovere di: curare il generale
governo della Confraternita e vigilare sulla condotta morale e religiosa dei
confratelli; presiedere il Consiglio e le Assemblee; firmare tutte le
deliberazioni del consiglio e delle assemblee; rappresentare la
Confraternita in ogni cerimonia religiosa e non; vigilare sulla buona
conservazione ed amministrazione dei beni della confraternita.
Art.19
Il Priore porta, come segno della sua dignità, “su
bacculu” , il cingolo nero ed, al collo, il medaglione con l’immagine
della B.V. del Rosario retto da un collare nero e celeste. Egli si dispone
in processione come ultimo della fila.
Art.20
Il Priore,
coadiuvato dal Vice Priore svolge, inoltre, le funzioni di cerimoniere.
Egli deve quindi guidare le processioni e, in stretta
collaborazione con il Cappellano, organizzare le funzioni dando agli altri
confratelli le opportune istruzioni sulla liturgia delle celebrazioni a cui
la confraternita partecipa.
Art.21
Il Vice Priore rappresenta
il Priore assente con tutte le facoltà a lui spettanti.
Il Vice Priore porta il Crocefisso Confraternale in tutte le
processioni, salvo altra necessità, e porta al collo, come segno distintivo
della sua dignità, il medaglione con l’immagine della B. V. del Rosario
retto da un nastro celeste.
Spetta al Vice Priore l’onere di preparare gli arredi e
quant’altro occorresse per le cerimonie.
Delle altre cariche
Art.22
L’Economo deve essere persona fidata e capace di
amministrare i beni della confraternita. E’
suo dovere: tenere l’esatta contabilità di cassa, prendere in consegna il
registro delle entrate e delle uscite e presentarlo al Cappellano per la
revisione annuale. Uscendo di carica deve consegnare al Priore ed al
consiglio i registri in perfetto ordine dando le necessarie spiegazioni al
suo successore.
Art.23
L’ Economo ha inoltre il dovere di conservare gli
arredi sacri della confraternita. Egli
deve compilare ed aggiornare periodicamente l’inventario dei beni della
confraternita. Tiene inoltre in ordine l’oratorio.
Art.24
Tra i confratelli più meritevoli per esemplare
osservanza e pratica cristiana si scelgono i Consiglieri, in numero di due. Essi
hanno il dovere di intervenire alle adunanze del consiglio nel luogo ed
all’ora stabiliti e di assistere il Priore ed il Vice Priore nello
svolgimento del loro compito. I consiglieri portano le lanterne ai fianchi
della croce in tutte le processioni.
Art.25
Il segretario deve essere persona capace di
stendere relazioni, dotato di prudenza e discrezione. E’
dovere del segretario: registrare gli atti delle elezioni, delle nuove
accettazioni di novizi, delle professioni e compilare i verbali delle
riunioni; tenere il registro delle presenze e custodire tutti i libri di
direzione.
CAPO
VII DELLE ELEZIONI
Art.26
L’assemblea dei confratelli procede all’elezione
dei membri del Consiglio Direttivo, che viene fatta a maggioranza assoluta
con votazione a scrutinio segreto.La
votazione si ritiene valida quando la percentuale dei votanti è della metà
più uno dei confratelli professi. Il Cappellano non ha diritto di voto.
Art.27
E’ dovere del Consiglio Direttivo uscente
proporre una lista di candidati all’assemblea.
Ogni confratello professo è comunque libero di candidarsi per qualsiasi
ufficio purché abbia le caratteristiche previste, per ciascun membro del
Consiglio Direttivo, dagli art. 17, 22, 24, 25 del presente statuto.
Art.28
Si mantiene la consuetudine radicata che il Vice
Priore diventi Priore l’anno successivo allo svolgimento del suo incarico.
Tuttavia anche l’elezione alla carica di Priore deve essere sottoposta al
voto dell’assemblea.
Qualora il candidato non raggiungesse la maggioranza dei voti il consiglio
direttivo uscente, sentito il parere vincolante del Cappellano, procederà
alla nomina di un nuovo candidato.Se anche alla seconda votazione non
venisse raggiunta la maggioranza il Cappellano, sentito il parere vincolante
del Parroco, nominerà d’ufficio il Priore che dovrà essere di norma una
persona diversa dai candidati alle due votazioni precedenti.
Art.29
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo Confraternale hanno luogo la settimana che precede la festa della
Beata Vergine del Rosario. Il
giorno della festa della Madonna (I^ Domenica di Ottobre), le nuove cariche
vengono annunciate e pubblicate dal Cappellano durante la S. Messa solenne.
Per il rituale da adottare per la consegna dei distintivi ai nuovi Ufficiali
si veda il cerimoniale allegato al presente statuto. La consegna dei libri
d’amministrazione da parte del segretario e dell’Economo avviene in separata
sede presenti il Cappellano, il Priore ed il Vice Priore.
CAPO VIII
DEI BENI
Art.30
E’ custode dei beni dell’associazione l’Economo
che, oltre agli obblighi previsti agli artt. 19, 20 del presente statuto,
deve vigilare, con il Priore ed il Cappelano, sulla corretta osservanza
degli articoli del presente Capo VIII.
Art.31
Tutte le offerte dei fedeli provenienti da
celebrazioni che per tradizione sono organizzate dalla Confraternita sono da
ritenersi beni propri del Pio Sodalizio. Saranno della Confraternita le
offerte raccolte nelle S. Messe della Festa della Madonna del Rosario, della
Festa di S. Sebastiano e della Festa di S. Michele.Tutti
i beni immobili oggetto di donazioni fatte a favore della Confraternita sono
gestiti dalla Confraternita stessa, nella persona dell’Economo, che ne
dispone liberamente secondo le occorrenze e le necessità. Ogni decisione,
sia pure di natura ordinaria, riguardante i suddetti beni immobili è
sottoposta al parere dell’Assemblea Generale.
Art.32
Le offerte raccolte durante la Settimana Santa
andranno divise a metà con la Confraternita di S. Croce.
Per offerte raccolte durante la Settimana Santa si intendono: le offerte
date dai fedeli per le palme e i rami d’ulivo, le offerte date dai fedeli
per i mazzetti di fiori il giorno di Pasqua, ogni spontanea offerta che in
quella settimana i fedeli ritenessero opportuno dare alle Confraternite.
Art.33
I confratelli partecipano vestiti dell’abito a
tutti i funerali e si adoperano in caso di necessità presso i familiari del
defunto.
L’accompagnamento viene retribuito con un’offerta libera. Si interviene
gratuitamente al funerale di un socio o socia defunta.
Art.34
I proventi dell’operato della Confraternita
possono essere utilizzati solamente per scopi di carattere sociale o
liturgico, o per l’acquisto di beni utili alla Confraternita.
Art.35
Le entrate e le uscite devono essere puntualmente
registrate dal Economo nel libro di cassa che deve essere presentato
annualmente a tutti i soci e, per la vidimazione, al Parroco il quale avrà
cura di renderli noti alla Curia Vescovile.
CAPO
IX DEGLI OBBLIGHI DEI CONFRATELLI
Art.36
I confratelli hanno l’obbligo di partecipare alla
Santa Messa Domenicale e alle Sante Messe delle feste di precetto.I
confratelli devono, inoltre, presenziare vestiti dell’abito alle
celebrazioni dei seguenti giorni: I^ Domenica di Ottobre (festa della B.V.
del Rosario), 29 Settembre (festa di S. Michele Arcangelo), Domenica
successiva alla festa di S. Antonio Abate (festa di S. Sebastiano), 6
Gennaio (processione di Gesù bambino), 17 Gennaio (festa di S. Antonio
Abate), 02 Febbraio (Candelora), 12 Maggio (festa di S. Pancrazio), S.S.
Quarantore, Corpus Domini, 13 Giugno (festa di S. Antonio da Padova), ultima
Domenica di Giugno (festa di S. Narciso), 05 Agosto (solennità della
Patrona), 15 Agosto (solennità della B. V. Assunta), 26 Settembre (festa dei
S.S. Cosma e Damiano), 27 Settembre (festa della B.V. del Buon Cammino), 01
Novembre (solennità di Tutti i Santi);I confratelli, inoltre, partecipano
alle celebrazioni, vestiti dell’abito, ogni qualvolta il Parroco lo ritiene
opportuno previo accordo con il Consiglio Direttivo.
Art.37
La Confraternita si impegna, in collaborazione
con la Confraternita di S. Croce, ad animare, nei modi dettati dalla
tradizione, le celebrazioni della Settimana Santa curando, con il Parroco,
che tutto venga svolto il più solennemente possibile.
Art.38
Prestando il proprio servizio i confratelli
devono assumere: ordine nell’entrare in Chiesa; doverosa attenzione allo
svolgimento della liturgia; doveroso silenzio serietà e maturità.
Art.39
Ogni confratello sentirà il dovere di accostarsi
ai Sacramenti della confessione e comunione soprattutto in occasione della
Pasqua, nelle feste comandate, nella festa della B.V. del Rosario e del
Santo Patrono.
Art.40
Chi manca con causa legittima alle funzioni
informa anticipatamente il Priore, diversamente la sua assenza sarà ritenuta
ingiustificata.
Dopo ripetute assenze ingiustificate il Consiglio valuterà l’esclusione del
socio (Art. 10).
Art.41
Ogni confratello, professo o novizio, è tenuto a
presenziare agli incontri di formazione cristiana che periodicamente il
Cappellano avrà cura di organizzare.
CAPO
X DELLE CONSORELLE
Art.42
A norma dell’ art. 6 del presente statuto possono
aggregarsi alla Confraternita anche le donne (chiamate consorelle) purché
abbiano i requisiti di cui all’art.7. Le consorelle devono osservare e
rispettare il presente statuto in ogni sua parte salvo quanto previsto dagli
articoli del presente Capo X che disciplinano l’organizzazione interna della
compagine femminile.
Art.43
Le consorelle hanno come segno distintivo una
fascia nera bordata di celeste in cui è ricamato il simbolo della
confraternita (le lettere MeA sovrapposte e sormontate da una corona). La
fascia cinge la vita e cade sul fianco sinistro.Le
consorelle portano sul capo un velo nero.Le consorelle, durante la loro
partecipazione alle funzioni, devono osservare una dignitosa compostezza nel
vestire con abiti possibilmente scuri.
Art.44
Le consorelle hanno facoltà di organizzarsi
liberamente nell’esecuzione dei loro compiti salvo quanto previsto dal
presente statuto e quanto deliberato, secondo i casi, dal Consiglio
Direttivo Confraternale.
A
tal fine, ogni anno, con le stesse cadenze di cui agli art.26,27,28,29,
l’assemblea delle consorelle elegge un consiglio interno composto da: una
Prioressa, una Vice Prioressa, una cassiera ed una segretaria. Detto
consiglio deve comunque sottostare in ogni caso alle decisioni del Consiglio
Direttivo Confraternale. Alle elezioni, oltre il Cappellano, deve
presenziare il Priore o il Vice Priore della Confraternita, pena
l’invalidità della votazione.
Art.45
La Prioressa ha l’obbligo di collaborare, negli
incarichi ad essa affidati, con il Priore per il buon andamento della
Confraternita, di istruire le novizie e di guidare le altre consorelle nello
svolgimento dei loro compiti.
Ha
il dovere, collaborando con la Vice Prioressa, secondo direttive vincolanti
dell’Economo e del Priore, di tenere in perfetto ordine l’oratorio, le
tovaglie e i paramenti della Confraternita, e di adoperarsi per il decoro
della cappella della B.V. del Rosario. La Prioressa porterà in processione,
come distintivo, “su candelieri”, avrà sulla fascia le frange dorate
ed al collo una medaglia della Beata Vergine retta da un nastro celeste
bordato di nero e oro. La Vice Prioressa rappresenta la Prioressa con tutte
le facoltà a lei spettanti, porterà in processione lo stendardo della
Confraternita. La Prioressa e la Vice Prioressa fanno parte di diritto del
Consiglio Direttivo Confraternale.La cassiera ha il dovere di tenere
l’esatta contabilità di cassa e di presentare annualmente i conti
all’approvazione del Priore, del Cappellano e dell’assemblea delle
consorelle.La segretaria ha il compito di stilare i verbali delle riunioni,
di custodire i libri di amministrazione e di portare gli inviti per le
assemblee.Il consiglio delle consorelle è comunque sottoposto alle decisioni
del Consiglio Direttivo Confraternale, principale organo di governo della
Confraternita.
Art.46
L’accettazione delle novizie è fatta, previa
domanda scritta da parte dell’aspirante, dalle consorelle in assemblea con
la presenza del Cappellano e del Priore.Le
novizie porteranno al collo come distintivo una medaglia della Madonna
attaccata ad un fiocco celeste. Le novizie potranno professare dopo almeno
sei mesi di prova se ritenute idonee dal Consiglio Confraternale (che valuta
secondo le disposizioni dell’art.8 del presente statuto), sentito il parere
della Prioressa.
Art.
47
Le
consorelle hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di formazione
cristiana che il Direttore avrà cura di organizzare.
Art.48
Le consorelle hanno l’obbligo di partecipare con
la fascia e lo stendardo a tutte le celebrazioni in cui siano presenti i
confratelli, salvo altre disposizioni in merito, e di partecipare a tutti i
funerali con lo stendardo listato a lutto.
Art.49
Le consorelle percepiscono per la partecipazione
ai funerali quanto disposto dall’art.33 del presente statuto.
Questi proventi verranno depositati in una cassa ed utilizzati per il decoro
dell’oratorio. Le consorelle hanno l’obbligo di collaborare economicamente,
secondo la possibilità, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenesse
opportuno.
Art.50
Per ogni riunione delle consorelle dovrà essere stilato un verbale che dovrà
essere presentato al Consiglio. Il libro dei verbali si dovrà custodire
presso l’oratorio.
CAPO XI
NORME FINALI
Art.51
L’associazione viene meno per volontà di tutti i
soci con delibera dell’assemblea all’unanimità. Lo scioglimento, sentito il
parere del Parroco, deve essere approvato dal Vescovo. In
caso di scioglimento della Confraternita tutti i beni mobili e immobili
intestati all’associazione stessa, nel caso in cui l’associazione non venga
ricostituita con gli stessi fini entro un anno solare dalla data di
scioglimento, si rimettono al Vescovo.
Art.52
Al fine di salvaguardare il patrimonio di
tradizioni che da secoli si tramandano all’interno della Confraternita, una
commissione di confratelli competenti, nominata dall’assemblea, dovrà
stilare un documento che illustri tutti gli usi e le consuetudini e tutti i
rituali ad uso della Confraternita. Il documento, che verrà chiamato
“Cerimoniale”, dovrà contenere i seguenti argomenti: origini e storia della
Confraternita, norme generali per la partecipazione alle funzioni, le feste
organizzate dalla confraternita, la Settimana Santa, la partecipazione ai
funerali ed il funerale di un confratello, rito per l’ammissione al
noviziato e per la professione dei confratelli, rito per la nomina degli
ufficiali, ogni altro argomento che la commissione ritenesse opportuno
inserire. Il documento dovrà contenere i nomi delle persone anziane
interpellate e le fonti utilizzate per la ricerca storica. Il documento,
approvato dall’assemblea, dovrà essere sottoposto all’autorità del Parroco
ed allegato al presente statuto.
Art.
53
Il presente statuto, composto di XI capitoli e 53
articoli è approvato dai confratelli dal Vescovo e non si può modificare
senza la sua approvazione e quella dei due terzi dei confratelli.